(Documento con le prime 20 norme del codice)
“1. Qualora qualcuno accusi un altro, ponendo un bando su di lui, ma non possa provare l’accusa, allora quello che ha accusato sia messo a morte.
2. Qualora qualcuno abbia portato un’accusa contro un uomo, e l’accusato salti nel fiume, qualora egli affondi nel fiume l’accusatore prenda possesso della sua casa. Ma qualora il fiume provi che l’accusato non è colpevole, e qualora ne esca indenne, allora chi aveva portato l’accusa sia messo a morte, mentre chi era saltato nel fiume prenderà possesso della casa appartenuta all’accusatore.
3. Qualora qualcuno porti un’accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte.
4. Qualora egli convinca gli anziani ad imporre una multa in cereali o denaro, riceva la multa che l’azione produce.
5. Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una decisione, e presenti il suo giudizio per iscritto; qualora poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda da sua colpa, paghi allora dodici volte la multa da lui stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto di giudice, né mai più vi sieda per rendere giustizia.
6. Qualora qualcuno derubi la proprietà di un tempio o della corte, sia messo a morte, e così chi riceva la refurtiva da lui sia messo a morte.
7. Qualora qualcuno compri dal figlio o dallo schiavo di un altro uomo, senza testimoni o un contratto, argento o oro, un bue o una pecora, un asino o qualunque cosa, o qualora egli ne prenda dominio, è considerato un ladro, e sia messo a morte.
8. Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un maiale o una capra, qualora esso appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi trenta volte tanto; qualora appartengano a un uomo liberato del re paghi egli il decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare, sia messo a morte.
9. Qualora una persona perda un bene, e lo ritrovi in possesso di un altro: qualora il possessore dica ‘Un mercante me l’ha venduto, ho pagato un prezzo di fronte a testimoni’, ed il proprietario della cosa dica, ‘Porterò testimoni che conoscono la mia proprietà’, allora l’acquirente porti il mercante che gliel’ha venduto, ed i testimoni dell’acquisto, ed il proprietario porti i testimoni che possono identificare la sua proprietà. Il giudice esamini le loro testimonianze – tanto dei testimoni davanti ai quali fu pagato, quanto di coloro che identificano sulla parola il bene perduto. Il mercante allora si dimostra un ladro e sia messo a morte. Il proprietario del bene smarrito riceve la sua proprietà, e chi l’aveva comprato riceve il denaro pagato dal patrimonio del mercante.
10. Qualora l’acquirente non porti il mercante e i testimoni davanti ai quali ha comprato il bene, ma il proprietario porta testimoni che lo identificano, allora il compratore è un ladro e sia messo a morte ed il proprietario riceve il bene perduto.
11. Qualora il proprietario non porti testimoni per identificare il bene perduto, è un malfattore, ha calunniato e sia messo a morte.
12. Qualora i testimoni non siano subito reperibili, allora il giudice fissi un limite, allo spirare di sei mesi. Qualora i suoi testi non siano comparsi nei sei mesi, è un malfattore, e sopporti la multa del caso pendente.
14. Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro, sia messo a morte.
15. Qualora qualcuno prenda uno schiavo della corte maschio o femmina, o uno schiavo maschio o femmina di un uomo liberato, fuori dalle porte della città, sia messo a morte.
16. Qualora qualcuno riceva in casa sua uno schiavo fuggitivo (maschio o femmina) della corte, o di un uomo liberato, e non lo porti fuori alla pubblica proclamazione del capo della casa, il padrone della casa sia messo a morte.
17. Qualora qualcuno trovi schiavi (maschi o femmine) fuggitivi in aperta campagna e li riporti al padrone, il padrone degli schiavi lo ricompensi con due shekels d’argento.
18. Qualora lo schiavo non fornisca il nome del padrone, il ritrovatore lo porti al palazzo; segua un ulteriore ricerca, e lo schiavo sia restituito al suo padrone.
19. Qualora egli tenga gli schiavi in casa sua, e siano presi là, sia messo a morte.
20. Qualora lo schiavo che egli abbia preso fugga da lui, allora giuri ai padroni dello schiavo, e sia libero da ogni biasimo.”